Destinazione previdenza complementare nelle Federazioni Sportive Nazionali

Siglato il 26/1/2022, l’accordo relativo alla destinazione delle risorse economiche accantonate dai datori di lavoro per la previdenza complementare del personale dirigente della Sport e Salute e delle Federazioni Sportive Nazionali.

In occasione della sottoscrizione dell’accordo per il CCNL del personale dirigente della Sport e Salute e delle Federazioni Sportive Nazionali 2015/2017, si è stipulato il suddetto accordo.
Le risorse economiche poste a carico dei datori di lavoro a decorrere dall’1/8/2013 saranno liquidate a ciascun dipendente in servizio alla data di sottoscrizione del presente accordo nella misura dallo stesso maturata fino al 31/12/2021. Le risorse economiche accantonate da Sport e Salute e dalle Federazioni Sportive Nazionali con riferimento al periodo antecedente il 1/8/2013 resteranno nella disponibilità dei datori di lavoro.
Al fine di dare piena attuazione all’accordo sindacale del 5/12/2012 le parti convengono di avviare, a decorrere dall’1/1/2022, la raccolta delle adesioni al Fondo di previdenza complementare Perseo Sirio, confermando le quote di contribuzione individuate nel predetto accordo.

INPS: Contributo in favore dei genitori disoccupati o monoreddito, con figli con disabilità

L’INPS, con messaggio 31 gennaio 2022, n. 471, comunica il rilascio della procedura informatica dedicata alla trasmissione delle domande per la fruizione del contributo per genitori disoccupati o monoreddito con figli con disabilità ex art. 1, commi 365 e 366, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di Bilancio 2021)

L’art. 1, commi 365 e 366, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di Bilancio 2021), prevede un contributo per i genitori disoccupati o monoreddito, facenti parte di nuclei familiari monoparentali, con figli a carico aventi una disabilità riconosciuta in misura non inferiore al 60 per cento.
In attesa della pubblicazione della circolare dell’Istituto, con la quale saranno illustrate nel dettaglio le disposizioni introdotte dalla legge di Bilancio 2021 nonché le istruzioni operative per la gestione dei pagamenti, con il messaggio n. 471 del 31 gennaio 2022, l’INPS comunica il rilascio della procedura informatica dedicata alla trasmissione delle domande per la fruizione del suddetto contributo per genitori disoccupati o monoreddito con figli con disabilità.

A partire dal 1° febbraio 2022 la procedura in questione è disponibile on line sul portale istituzionale www.inps.it, per i cittadini muniti di SPID di almeno II livello, CIE o CNS.
Per i cittadini la procedura è disponibile accedendo al menu “Prestazioni e servizi” > “Servizi” > “Contributo genitori con figli con disabilità”; per i Patronati, il servizio è presente all’interno del “Portale dei Patronati”.
Trasmessa la domanda e completata la protocollazione, è disponibile, nella sezione “Ricevute e provvedimenti” della medesima procedura, la ricevuta della domanda con l’indicazione del protocollo attribuito.
Nella domanda è necessario indicare, da parte del genitore-richiedente, il codice fiscale del figlio o dei figli con disabilità per i quali si chiede il contributo. Esclusivamente per l’anno di riferimento con competenza 2022, il genitore richiedente, attestando il possesso di tutti i requisiti previsti dalla norma, può presentare domanda anche per l’anno 2021, selezionando l’apposito flag “Dichiaro di voler presentare domanda anche per l’anno 2021”.

È inoltre necessario indicare le seguenti modalità alternative di pagamento:

– bonifico domiciliato presso ufficio postale;
– accredito su IBAN (è possibile indicare IBAN nazionali o esteri su circuito SEPA).


Per quest’ultima opzione è possibile indicare degli IBAN di conto corrente bancario, di carta ricaricabile o di libretto postale.
Per le domande istruite positivamente e nei limiti di spesa previsti, si procederà centralmente all’emissione dei pagamenti di competenza dell’anno 2022 con cadenza di ratei mensili. Si fa riserva di comunicare con apposito successivo messaggio le modalità di pagamento per le rate di competenza dell’anno 2021, qualora spettanti.
Il provvedimento (di accoglimento o di reiezione) della domanda sarà reso disponibile a conclusione delle fasi istruttorie e sarà direttamente consultabile dal cittadino/Patronato accedendo alla procedura in argomento, sezione “Ricevute e provvedimenti” nel dettaglio della domanda.

Istruzioni operative Inail per la sospensione dei termini per le società sportive

Con Circolare INAIL n. 8/2022, sono state considerate le istruzioni operative sulla sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei premi per l’assicurazione obbligatoria per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche.

Premesso che la legge n. 215/2021, ha previsto a favore delle federazioni sportive nazionali, degli enti di promozione sportiva, delle associazioni e delle società sportive professionistiche e dilettantistiche residenti nel territorio dello Stato il rinvio dei termini dei versamenti in scadenza dal 1° dicembre 2021 al 31 dicembre 2021 relativi ai premi per l’assicurazione obbligatoria.
Ulteriori misure a sostegno delle federazioni sportive nazionali, degli enti di promozione sportiva e delle associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche sono state disposte con la legge n. 234/2021 che sospende i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei premi per l’assicurazione obbligatoria dal 1° gennaio 2022 al 30 aprile 2022 e dispone che i versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 30 maggio 2022 o mediante rateizzazione fino a un massimo di sette rate mensili di pari importo, pari al 50% del totale dovuto, e l’ultima rata di dicembre 2022 pari al valore residuo.
Seguono le istruzioni operative per la fruizione da parte dei soggetti assicuranti del beneficio della sospensione previsto dalla normativa richiamata.

A. Sospensione dei termini relativi ai versamenti dei premi dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215

Dal 21 dicembre 2021, come “Misure urgenti per il parziale ristoro delle federazioni sportive nazionali, degli enti di promozione sportiva, delle associazioni e delle società sportive professionistiche e dilettantistiche” è stato disposto il rinvio dei termini dei versamenti in scadenza dal 1° dicembre 2021 al 31 dicembre 2021.
Possono usufruire del rinvio le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive professionistiche e dilettantistiche residenti nel territorio dello Stato.
E’ stato stabilito che i versamenti sospesi devono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e di interessi, in nove rate mensili a decorrere dal 31 marzo 2022.
Sul punto si evidenzia che non risultano versamenti per l’assicurazione obbligatoria con scadenza predeterminata ricadenti nel periodo di applicazione della sospensione previsto dalla norma in esame.


Pertanto, detto rinvio riguarda esclusivamente il versamento della rata mensile di dicembre 2021 delle rateazioni ordinarie che dovrà essere corrisposta in unica soluzione entro il 31 marzo 2022.

B. Sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti prevista dall’articolo 1, commi 923 e 924, della legge 30 dicembre 2021, n. 234

Per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operano nell’ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento, è stata stabilita una ulteriore sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei premi per l’assicurazione obbligatoria dal 1° gennaio 2022 al 30 aprile 2022.
Si fa presente che l’articolo 1, comma 36, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, in vigore dal 1° gennaio 2021, aveva stabilito un’analoga sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei premi per l’assicurazione obbligatoria, dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021 illustrata con la circolare Inail 11 febbraio 2021, n.7.
I soggetti beneficiari della sospensione devono necessariamente operare nell’ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento dal 1° gennaio al 30 aprile 2022 che consente lo svolgimento delle competizioni sportive, riconosciute di interesse nazionale, nei settori professionistici e dilettantistici, dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (Cip), organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva.
Per quanto riguarda gli adempimenti, sono sospesi ai sensi della normativa in esame:
1. la presentazione della dichiarazione delle retribuzioni per l’autoliquidazione 2021/2022 ai sensi dell’articolo 28, comma 4, primo periodo del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.1124:
2. la presentazione della domanda di riduzione del tasso medio per prevenzione ai sensi dell’articolo 23 delle Modalità di applicazione delle Tariffe dei premi, di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 27 febbraio 2019 per gli interventi migliorativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro realizzati nell’anno 2021.
Gli adempimenti sospesi devono essere effettuati entro il 30 maggio 2022.
Pertanto:
1. la dichiarazione delle retribuzioni 2021 deve essere trasmessa esclusivamente tramite il servizio Alpi online, che sarà disponibile in www.inail.it – Servizi online – Autoliquidazione dal 10 maggio 2022 al 30 maggio 2022;
2. le domande di riduzione del tasso medio per prevenzione devono essere trasmesse dal 10 maggio 2022 al 30 maggio 2022 utilizzando il servizio online “Riduzione per prevenzione”, che sarà reso disponibile in www.inail.it – Servizi online -Denunce.
I versamenti sospesi in applicazione della normativa richiamata sono quelli con scadenza legale dal 1° gennaio 2022 al 30 aprile 2022, tra cui rientra il versamento del premio di autoliquidazione 2021/2022.
I versamenti sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 30 maggio 2022 o mediante rateizzazione fino a un massimo di sette rate mensili di pari importo, pari al 50 per cento del totale dovuto, e l’ultima rata di dicembre 2022 pari al valore residuo.
Il versamento della prima rata avviene entro il 30 maggio 2022, senza interessi. I versamenti relativi al mese di dicembre 2022 devono essere effettuati entro il giorno 16 del detto mese.
In caso di pagamento rateale, le rate successive alla prima devono essere versate entro l’ultimo giorno di ogni mese a eccezione della rata in scadenza a dicembre 2022 che deve essere versata entro il 16 del mese.
L’importo di ciascuna rata non può essere inferiore a 50,00 euro.
Per espressa previsione normativa non è consentito il rimborso di quanto già versato.


I soggetti in possesso dei requisiti per usufruire della sospensione stabilita beneficiano anche della sospensione dei versamenti delle rate mensili, inclusa la prima, derivanti da provvedimenti di concessione delle rateazioni.
Le rate sospese, compresa la prima ove questa scada nel periodo di sospensione, dovranno essere versate entro il 30 maggio 2022.
Le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche per le quali non ricorrano i presupposti stabiliti dalla norma in esame per l’applicazione della sospensione devono effettuare gli adempimenti e i versamenti regolarmente:
Pertanto, la dichiarazione delle retribuzioni per l’autoliquidazione 2021/2022 e la domanda di riduzione del tasso medio per prevenzione per gli interventi migliorativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro realizzati nell’anno 2021, devono essere presentate entro il 28 febbraio 2022, con modalità telematica.
Il versamento del premio di autoliquidazione 2021/2022 deve essere effettuato entro il 16 febbraio 2022.

Artigianato: .prorogate le misure straordinarie Covid-19 del Fondo San.Arti-

Prorogate, fino al 31 marzo, le misure straordinarie Covid-19 per i lavoratori dell’artigianato iscritti al Fondo San.Arti.

Visto il prolungarsi dell’emergenza sanitaria, il Fondo SAN.ARTI. ha deciso di prorogare le misure straordinarie per l’emergenza Covid-19 fino al 31 marzo 2022.
Seguono, in sintesi, le prestazioni comprese:
– INDENNITÀ PER RICOVERO IN CASO DI POSITIVITÀ AL VIRUS:
In caso di ricovero dovuto a contagio dal virus COVID-19 è riconosciuta una indennità per ogni notte di degenza presso la struttura sanitaria, per un periodo non superiore a 50 giorni l’anno
– INDENNITÀ FORFETTARIA POST-RICOVERO:
In caso di ricovero per COVID-19 è riconosciuta una indennità forfettaria post ricovero o post ricovero in terapia intensiva, qualora la degenza abbia comportato la permanenza in terapia intensiva
– RIMBORSO DELLE FRANCHIGE:
Rimborso delle franchigie versate per accertamenti diagnostici e visite specialistiche effettuate fino al 31 marzo 2022 presso la rete di strutture convenzionate UniSalute
Il Fondo, inoltre, ricorda che, in caso di prescrizione dell’obbligo di isolamento domiciliare per avvenuto contagio dal virus COVID 19 entro il 30 giugno 2021, è ancora possibile richiedere un’indennità di € 30 al giorno per un periodo massimo di 10 giorni l’anno.


Regime Impatriati: dipendente in smart working in Italia con datore di lavoro estero


31GEN 2022 Il lavoratore rientrato in Italia potrà beneficiare del regime fiscale agevolato previsto per i lavoratori impatriati, mantenendo il rapporto di lavoro dipendente, ed ottenendo l’autorizzazione a svolgere la propria prestazione lavorativa in smart working in Italia (AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 31 gennaio 2022, n. 55).

Nella fattispecie esaminata dall’Amministrazione finanziaria, l’Istante, cittadino italiano, riferisce di essere iscritto all’Anagrafe dei Residenti all’Estero (AIRE) dal 2012 e residente in un Paese dell’Unione Europea dal 2018, quando ha sottoscritto un contratto di lavoro dipendente presso una società ivi residente, rivestendo il ruolo di quadro/dirigente come “Chief Strategy Marketing and M&A Officer”. Tale posizione è stata mantenuta fino a giugno 2021.
A partire dal mese di luglio 2021, il medesimo datore di lavoro ha comunicato all’Istante la promozione al ruolo di livello quadro/dirigente di “Franchise Director SSP and PEN”.
Successivamente, l’Istante ha manifestato al proprio datore di lavoro la volontà di trasferirsi a gennaio 2022 nuovamente in Italia, mantenendo il rapporto di lavoro dipendente, ed ottenendo l’autorizzazione a svolgere la propria prestazione lavorativa in smart working da tale Stato per le annualità a venire.
Tanto premesso, l’Istante chiede di sapere se, una volta rientrato in Italia, potrà beneficiare del regime fiscale agevolato previsto per i lavoratori impatriati, di cui all’articolo 16 del decreto legislativo n. 147 del 2015, per i redditi di lavoro dipendente ivi prodotti a partire dall’anno di imposta 2022, con l’eventuale possibilità di fruire della suddetta agevolazione per ulteriori cinque periodi di imposta, laddove siano integrati i requisiti ai sensi del comma 3-bis dello stesso articolo 16.
Con specifico riferimento al datore di lavoro non residente, la normativa non richiede che l’attività sia svolta per un’impresa operante sul territorio dello Stato, pertanto, possono accedere all’agevolazione in esame i soggetti che vengono a svolgere in Italia attività di lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro con sede all’estero, o i cui committenti (in caso di lavoro autonomo o di impresa) siano stranieri (non residenti).
Laddove risultino soddisfatti tutti i requisiti richiesti dalla normativa di riferimento, il lavoratore potrà beneficiare dell’agevolazione fiscale di cui all’articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n. 147 del 2015 – come modificato dall’articolo 5 del decreto legge n. 34 del 2019, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e successive modificazioni e integrazioni – per i redditi di lavoro dipendente prodotti in Italia in modalità “smart working” a decorrere dal periodo d’imposta 2022, a condizione che trasferirà la residenza fiscale in Italia.
Qualora il lavoratore dovesse acquisire in futuro anche gli ulteriori requisiti richiesti dalla norma potrà, altresì, fruire dell’estensione temporale del beneficio fiscale in esame ad ulteriori cinque periodi di imposta, secondo quanto previsto dal comma 3- bis del succitato articolo 16.


Edilizia Artigianato Marche: accordo per la determinazione dell’E.V.R.



Firmato il 24/1/2022, tra ANAEPA – Confartigianato Imprese delle Marche, CNA Costruzioni delle Marche, FIAE Casartigiani delle Marche, CLAAI delle Marche e FENEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL regionale, l’accordo per la determinazione dell’EVR per l’anno 2022 per i dipendenti delle imprese artigiane edili ed affini delle Marche


Le Parti firmatarie dell’accordo del 24/1/2022 per i dipendenti delle imprese artigiane edili ed affini delle Marche, sulla base della verifica congiunta effettuata sui dati relativi al periodo di riferimento previsto dal CCRL di settore e verificato tutti 5 gli indicatori risultano positivi, hanno provveduto a determinare il valore dell’Elemento Variabile Retributivo (EVR) che sarà corrisposto per il periodo 1/1/2022 – 31/12/2022, secondo la tabella di seguito riportate:
























Livello

EVR dal 1/1/2022

7 68,58
6 60,02
5 50,01
4 46,33
3 43,32
2 38,30
1 33,45

Credito Cooperativo: integrazione al Protocollo misure sicurezza covid-19

Siglato il 28/1/2022, tra la FEDERCASSE e la FABI, la FIRST-CISL, la FISAC-CGIL, la UGL CREDITO, la UILCA, il verbale di integrazione al Protocollo condiviso del Credito Cooperativo del 7/5/2020 in tema di misure di prevenzione, contrasto e contenimento della diffusione del virus Covid-19 nella Categoria del Credito Cooperativo.

Le parti convengono che le misure di seguito condivise si intendono vigenti ed operative a decorrere dall’1/2/2022 e sino al 31/3/2022.
Le parti, ferma l’applicazione delle misure previste nel Protocollo 7/5/2020, ne ribadiscono l’importanza, con particolare riferimento al mantenimento del distanziamento interpersonale, dell’adeguata pulizia e sanificazione dei locali, dell’uso del gel igienizzante e delle mascherine.
A tale riguardo, le Aziende mettono a disposizione delle lavoratrici e dei lavoratori le mascherine di tipo FFP2, con priorità per le figure a contatto con il pubblico qualora si verifichino in questa fase di avvio difficoltà di approvvigionamento o distribuzione delle stesse.
Il ricorso al lavoro agile nella Categoria continua a costituire, nell’attuale fase, un modulabile strumento di prevenzione, idoneo a concorrere al contenimento del numero di presenze in contemporanea nei luoghi di lavoro, ferma in ogni caso l’esigenza di salvaguardare l’operatività dei servizi, anche con particolare riferimento all’apertura delle filiali. Inteso che il ricorso al lavoro agile è a tutela della salute delle Lavoratrici e dei Lavoratori, in particolare di quelli fragili.
Con riferimento alle disposizioni di cui al D.L. 7/1/2022, n. 1 ed al DPCM 21/1/2022, che prevedono l’obbligo per la clientela di possesso delle certificazioni verdi Covid 19 per accedere anche ai servizi bancari e finanziari, le Parti hanno approfondito i connessi profili applicativi ed hanno individuato le seguenti specifiche misure che decorrono dall’1/2/2022:
– ciascuna Banca di Credito Cooperativo – Cassa Rurale – Cassa Raiffeisen comunicherà alla clientela attraverso i propri canali l’obbligo del possesso della certificazione verde dall’1/2/2022 per accedere ai servizi bancari e finanziari;
– ciascuna Banca di Credito Cooperativo – Cassa Rurale – Cassa Raiffeisen comunicherà al personale le necessarie indicazioni circa le modalità adottate in coerenza delle previsioni di legge e dei chiarimenti del Governo per le verifiche del possesso della certificazione verde alla clientela per l’accesso ai servizi bancari e finanziari;
– la rilevazione delle certificazioni verdi Covid 19 può essere effettuata, anche a campione, attraverso dispositivi tecnici automatici (totem,…) o da personale esterno, ovvero da personale dell’Azienda, preferibilmente con strumenti messi a disposizione dalla stessa Azienda.
– nei confronti delle Lavoratrici/Lavoratori incaricati dei controlli, le banche terranno in considerazione l’impegno temporale per tale attività, ai fini dello svolgimento delle attività assegnate (esecutive, operative, commerciali, ecc.);
– quanto a situazioni di tensione, le banche forniranno al personale chiare e specifiche indicazioni per la loro gestione, compreso il pronto coinvolgimento delle forze dell’ordine, al fine di garantire massimo sostegno e tutela alle lavoratrici e ai lavoratori per porre in essere quanto necessario in piena sicurezza, nonché a tutela della clientela;
Fino al 28 febbraio, tenuto conto della prevista verifica, nelle zone “rosse”, l’accesso della clientela alle filiali avverrà con la modalità di prenotazione con appuntamento, fatte salve le esigenze della clientela stessa solo per operazioni di cassa non differibili.

INPS: Precisazioni sulla procedura “VE.R.A.” per la cerificazione dei debiti contributivi

L’INPS con messaggio del 26 gennaio 2022, n. 400, ha fornito precisazioni in merito alla procedura “VE.R.A. e Certificazione dei Debiti Contributivi”

L’INPS, con messaggio del 26 gennaio 2022, n. 400, fornisce ulteriori precisazioni in merito alla “VE.R.A. e Certificazione dei Debiti Contributivi”, illustrata in precedenza con i messaggi n. 4696 del 28 dicembre 2021 e n. 322 del 21 gennaio 2022.
La predetta procedura VE.R.A. è stata sviluppata:

a) per dare attuazione a quanto previsto dal “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza”, ai fini dell’accesso a una delle procedure di regolazione della crisi o dell’insolvenza (come stabilito dagli artt. 39 e 42 del D.Lgs. n. 14/2019);

b) per consentire, nell’ambito della procedura di composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa, l’emissione della certificazione che deve essere depositata, a corredo dell’istanza volontaria di nomina di un esperto indipendente, dall’imprenditore commerciale e agricolo, in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario.

Tale istanza deve essere presentata tramite la piattaforma telematica nazionale accessibile agli imprenditori iscritti nel Registro delle imprese attraverso il sito internet istituzionale di ciascuna Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
Al fine di indirizzare il richiedente, nella homepage della procedura “VE.R.A. e Certificazione dei Debiti Contributivi” sono state inserite specifiche indicazioni cui l’interessato deve attenersi in ordine all’utilizzo della medesima.

“Precisazioni in ordine ai presupposti per l’effettuazione della richiesta e agli effetti sulle modalità di definizione della stessa da parte delle Strutture territoriali”

– Certificazione dei debiti contributivi ai sensi dell’art. 363 del D.Lgs. 12/1/2019, n. 14
Tenuto conto che l’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza è stata differita al 16 maggio 2022, alla data odierna, nessuna richiesta trasmessa attraverso la procedura “VE.R.A. e Certificazione dei Debiti Contributivi” da soggetti interessati da procedure concorsuali regolate dalla vigente legge fallimentare  dovrà essere definita con l’emissione del Certificato unico dei debiti contributivi. Ciò in quanto l’utilizzo della certificazione è previsto esclusivamente nell’ambito delle procedure sopra richiamate disciplinate dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza non ancora operative.

– Certificazione dei debiti contributivi ai sensi dell’art. 363 del D.Lgs. 12/1/2019, n. 14, nell’ambito della procedura di composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa
Per escludere che l’Istituto rilasci una certificazione al di fuori delle ipotesi previste dalla vigente normativa sopra richiamata, prima dell’inserimento della richiesta nella procedura “VE.R.A. e Certificazione dei Debiti Contributivi”, l’interessato dovrà dichiarare la motivazione della richiesta per ora limitata alla fattispecie di cui alla precedente lettera b).

In attesa della descritta funzionalità aggiuntiva, le Strutture territoriali, prima di dare corso alle attività di istruttoria e di definizione della richiesta, avranno cura di verificare la presenza in capo al richiedente della condizione di iscrizione dell’impresa alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura. In caso affermativo, dovrà essere contattato il richiedente per acquisire la dichiarazione che l’istanza è preordinata all’avvio della procedura dicomposizione negoziata.


In mancanza di tale dichiarazione, non si dovrà dare corso all’istruttoria e alla definizione della richiesta con l’apposizione dello stato “Archiviata per assenza di requisiti”.

Fringe benefit e stock option: trasmissione dati


L’INPS, con il messaggio 26 gennaio 2022, n. 401 ha fornito le istruzioni sulla trasmissione dei dati relativi ai compensi erogati dalle aziende a titolo di fringe benefit e di stock option al personale cessato dal servizio nel periodo di imposta 2021 ai fini dell’emissione delle Certificazioni Uniche (INPS – messaggio 26 gennaio 2022, n. 401).

Ai sensi dell’art. 51, D.P.R. n. 917/1986, il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro.
Tale disposizione stabilisce il cosiddetto “principio di onnicomprensività” che comporta l’assoggettamento a tassazione di tutto ciò che il lavoratore dipendente riceve in relazione al rapporto di lavoro, fatte salve le eccezioni ivi previste.


L’ampia locuzione legislativa ricomprende, oltre alla retribuzione corrisposta in danaro, anche quei vantaggi accessori, quali i fringe benefit e le stock option, che i lavoratori subordinati possono conseguire come integrazione della retribuzione.
A tale riguardo, per l’anno 2020, il DL Agosto (art. 112, D.L. n. 104/2020, conv., con modif., dalla L. n. 126/2020), ha elevato ad 516,46 euro annui l’importo del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dall’azienda ai lavoratori dipendenti che non concorre alla formazione del reddito; tale valore è stato confermato anche per il 2021 dal D.L. n. 41/2022, conv. con modif. in L. n. 69/2021.
Relativamente alle tempistiche da rispettare da parte dei datori di lavoro nella trasmissione all’INPS dei dati relativi ai compensi erogati a titolo di fringe benefit e di stock option al personale cessato dal servizio nel corso dell’anno 2021, va premesso che l’art. 23, co. 3, D.P.R. n. 600/1973, prevede che, entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di riferimento, il sostituto d’imposta è tenuto ad effettuare il conguaglio fiscale di fine anno. Inoltre, l’Istituto, come tutti i sostituti d’imposta, è tenuto a trasmettere telematicamente all’Amministrazione finanziaria i flussi delle Certificazioni Uniche, ai fini della dichiarazione precompilata dei redditi dei contribuenti.


In tal senso, al fine di consentire all’Inps di effettuare tempestivamente gli adempimenti ai quali è tenuto in qualità di sostituto d’imposta, i datori di lavoro interessati dovranno inviare telematicamente, entro e non oltre il 21 febbraio 2022, i dati relativi ai compensi per fringe benefit e stock option erogati nel corso del periodo di imposta 2021 al personale cessato dal servizio durante l’anno 2021.


I flussi che perverranno tardivamente rispetto alle suddette tempistiche non potranno essere oggetto di conguaglio fiscale di fine anno. Saranno tuttavia oggetto di rettifiche delle Certificazioni Uniche, nelle quali sarà espressamente indicato al contribuente, nelle annotazioni, l’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi.


Per l’invio dei dati è necessario utilizzare l’applicazione “Comunicazione Benefit


Aziendali”, disponibile sul sito istituzionale www.inps.it.


Decontribuzione Sud, agevolazione under 36 e donne: proroga al 30 giugno 2022


27 genn 2022 Per effetto della decisione della Commissione europea dello scorso 11 gennaio, l’applicabilità delle agevolazioni under 36, decontribuzione Sud, esonero per l’occupazione femminile è stata prorogata fino al 30 giugno.

I benefici in parola possono trovare applicazione, dunque, anche in riferimento agli eventi incentivati (assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti a termine di giovani under 36 o di donne svantaggiate) che si verificheranno nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2022, nonché alla Decontribuzione Sud, che potrà essere applicata fino al mese di competenza giugno 2022.
Inoltre, la Commissione europea ha previsto che il massimale di erogazione degli aiuti temporanei di cui alla sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020, è innalzato a:
– 290.000 euro per le imprese operanti nella produzione primaria di prodotti agricoli;
– 345.000 euro per le imprese operanti nel settore della pesca e dell’acquacoltura;
– 2,3 milioni di euro per le imprese operanti in tutti gli altri settori.


Di conseguenza, ai fini della legittima applicazione dei benefici in trattazione, deve tenersi conto dei nuovi massimali.
Ai fini della corretta esposizione dei benefici riguardanti le agenzie di somministrazione, relativamente alla posizione per i lavoratori assunti per essere impegnati presso l’impresa utilizzatrice (posizione contributiva contraddistinta dal CSC 7.07.08 e dal CA 9A), anche per la Decontribuzione Sud, come già indicato per l’esonero giovani e per l’esonero donne, deve essere concatenato alla data di assunzione/trasformazione il numero di matricola dell’azienda utilizzatrice, nel seguente formato AAAAMMGGMMMMMMMMMM (18 caratteri, ad esempio: 202106091234567890).
Infine, con specifico riferimento all’agevolazione per l’assunzione/trasformazione di donne di qualsiasi età che svolgono professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere e “prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi”, per l’individuazione dei settori e delle professioni validi per il 2022, è necessario fare riferimento al DM 402/2021.