Utilizzo credito da DTA da parte del cessionario: la compensazione non rientra tra le modalità consentite

Con la risposta del 4 dicembre 2025, n. 300, l’Agenzia delle entrate si è soffermata sulla cessione dei crediti d’imposta derivanti dalla trasformazione delle attività per imposte anticipate (Deferred Tax Assets – DTA).

L’istante ha acquistato dalla crediti d’imposta derivanti dalla trasformazione delle imposte anticipate (DTA) di cui all’articolo 2, commi da 55 a 58, del D.L. n. 225/2010. I crediti, chiesti a rimborso in dichiarazione, sono stati ceduti all’istante ai sensi dell’articolo 43-bis del D.P.R. n. 602/1973.
L’istante, in qualità di cessionaria, chiede se sia possibile utilizzare tali crediti da trasformazione delle DTA in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997. In particolare, chiede se sia possibile estendere al caso concreto l’orientamento espresso con la risoluzione n. 32/E/2025, resa nell’ambito della cessione dei crediti d’imposta da trasformazione delle DTA operata ai sensi dell’articolo 44-bis del D.L. n. 34/2019. L’istante chiede, inoltre, se sia corretto esporre i crediti ricevuti all’interno del quadro RU del Modello Redditi SC per consentire l’indicazione dell’ammontare dei crediti utilizzati in compensazione.

 

L’Agenzia fa presente che l’articolo 43-bis del D.P.R. n. 602/1973, che disciplina la cessione dei crediti, prevede che “le disposizioni degli articoli 69 e 70 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, si applicano anche alle cessioni dei crediti chiesti a rimborso nella dichiarazione dei redditi“. La norma stabilisce inoltre che “il cessionario non può cedere il credito oggetto della cessione“.

 

Richiamando la risposta ad interpello n. 253/2025, in tema di cessione di crediti da DTA ex articolo 44-bis del D.L. n. 34/2019, è stato chiarito che l’articolo 43-bis disciplina espressamente le cessioni dei crediti chiesti a rimborso e prevede l’altrettanto espresso divieto di ulteriore cessione.
Secondo l’orientamento già espresso “il cessionario potrà, pertanto, solo monetizzare l’importo del credito acquistato, mediante incasso delle somme oggetto di rimborso senza possibilità di utilizzo in compensazione né di ulteriore cessione”. Tale principio è stato ribadito con la successiva risposta ad interpello n. 259/2025. In questa risposta è stato precisato che “l’acquisto di un credito chiesto a rimborso esclude non solo la possibilità di ulteriore cessione, ma anche la compensazione dello stesso ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997”. Di conseguenza, la compensazione non rientra tra le modalità di utilizzo del credito da DTA da parte del cessionario che ha acquistato il credito ai sensi dell’articolo 43-bis del D.P.R. n. 602/1973.

 

L’Agenzia ritiene, dunque, che la possibilità di utilizzare in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997 un credito ceduto ai sensi dell’articolo 43-bis del D.P.R. n. 602/1973 è esclusa nel caso di specie.

Semplificazione in materia di attività economiche e di servizi a favore di cittadini e imprese

Pubblicata in G.U. la Legge 2 dicembre 2025, n. 182 recante disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese.

Tra le novità più significative contenute nel provvedimento in materia di lavoro e immigrazione, si segnalano:

– la riduzione da 12 a 6 mesi del termine entro il quale le pubbliche amministrazioni possono procedere all’annullamento di ufficio dei provvedimenti amministrativi di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici (articolo 1, L. n. 182/2025);

– la semplificazione della disciplina della professione di guida alpina, intervenendo sulla Legge n. 6/1989 recante ordinamento della professione in questione (articolo 10, L. n. 182/2025);

– l’integrazione della disciplina volta a incentivare la creazione o la riqualificazione e l’ammodernamento degli alloggi destinati, a condizioni agevolate, ai lavoratori del comparto turistico-ricettivo, con l’inserimento del comma 2-bis all’articolo 14 del D.L. n. 95/20252 (articolo 12, L. n. 182/2025);

– con modifiche all’articolo 328 del Codice della navigazione, si interviene anche in materia di contratti di arruolamento del comandante della nave, degli altri membri dell’equipaggio e del personale addetto ai servizi complementari di bordo (articolo 16, L. n. 182/2025);

– le modifiche e le integrazioni apportate al D.Lgs. n. 286/1998 (Testo unico immigrazione) in materia di procedure per il rilascio dei permessi di soggiorno per motivi di lavoro subordinato in favore di cittadini di Stati non appartenenti all’UE (articolo 4, L. n. 182/2025). E’ inoltre modificato l’articolo 24-bis, cit., concernente la procedura per il rilascio del nulla osta al lavoro per cittadini non comunitari (articolo 20, L. n. 182/2025) e l’articolo 27-quater, comma 6, cit. con cui si riduce da 90 a 30 giorni il termine per il rilascio del nulla osta al lavoro per i lavoratori altamente qualificati da parte dello sportello unico per l’immigrazione (articolo 21, L. n. 182/2025);

– si inserisce all’articolo 8 del D.Lgs. n. 148/2015, il comma 2-bis, con cui si prevede che il lavoratore, che fruisce del trattamento di integrazione salariale, debba informare immediatamente il datore di lavoro, che ha richiesto il relativo intervento, di aver intrapreso un’attività lavorativa per la quale ha provveduto a fornire all’INPS la relativa comunicazione (articolo 22, L. n. 182/2025);

– in materia di lavoro occasionale in agricoltura è prorogata anche per l’esercizio 2025 l’applicazione della disciplina relativa alle prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato, di cui ai commi da 344 a 354 della Legge di bilancio 2023 (articolo 23, L. n. 182/2025).

 

Convertito in legge il Decreto flussi: le novità

Modificati i termini per la conferma del nulla osta e la stipula del contratto (Legge 1 dicembre 2025, n. 179).

L’aula del Senato ha dato la sua approvazione definitiva al D.L. n. 146/2025, recante disposizioni urgenti in materia di ingresso regolare di lavoratori e cittadini stranieri, nonché di gestione del fenomeno migratorio, convertendolo, con modificazioni, nella Legge n. 179/2025 entrata in vigore il giorno 2 dicembre 2025. Il provvedimento, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 1° dicembre scorso, presenta tra le principali novità introdotte la modifica dei termini per la conferma del nulla osta e la stipula del contratto.

Infatti, il datore di lavoro è tenuto a confermare la richiesta di nulla osta al lavoro allo sportello unico per l’immigrazione entro 15 giorni – e non più entro 7 giorni – dalla comunicazione di avvenuta conclusione degli accertamenti di rito sulla domanda di visto di ingresso presentata dal lavoratore. Elevato a 15 giorni anche il termine entro cui, dalla data di ingresso del lavoratore straniero nel territorio nazionale, il datore di lavoro e il lavoratore straniero sottoscrivono, mediante apposizione di firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata, il contratto di soggiorno.
La conferma del nulla osta di cui all’articolo 22, comma 5-quinquies del D.Lgs. n. 286/1998 e la trasmissione dei documenti di cui al medesimo articolo 22, comma 6, e di cui all’articolo 24, commi 3 e 11, possono essere eseguite dal datore di lavoro direttamente o per il tramite dei soggetti abilitati o autorizzati o delle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ai quali il datore di lavoro conferisce mandato o aderisce.
All’Ispettorato nazionale del lavoro è riconosciuta la possibilità di effettuare verifiche ispettive di competenza sui moduli di domanda precompilati, comprendendo datori di lavoro o organizzazioni datoriali potenzialmente escluse dagli ingressi.
Riguardo agli ingressi fuori quota per l’assunzione di lavoratori domestici per l’assistenza di grandi anziani e persone con disabilità, con una modifica all’articolo 2, comma 2, del D.L. n. 145/2024 (convertito dalla Legge n. 187/2024), è stata introdotta la possibilità di destinare tali ingressi anche all’assistenza di bambini dalla nascita fino a 6 anni di età (articolo 5 del D.L. n. 146/2025).

Accise su gas naturale ed energia elettrica: dettagli su usi domestici, non domestici e usi promiscui

L’Agenzia delle dogane e dei monopoli fornisce “ulteriori indicazioni in merito alle modifiche alla disciplina dell’accisa sul gas naturale e sull’energia elettrica” introdotte con il D.Lgs. n. 43/2025 (Agenzia delle dogane e dei monopoli, circolare 2 dicembre 2025, n. 32).

Le modifiche hanno interessato i settori d’imposta in questione, intervenendo in modo particolare su:

  1. La qualificazione delle aliquote d’accisa applicabili al gas naturale impiegato per usi di combustione, sostituendo la distinzione tra “usi civili” e “usi industriali” con quella tra “usi domestici” e “usi non domestici”.

  2. La disciplina specifica per il gas naturale impiegato per usi di combustione destinato ad un uso promiscuo.

  3. La rimodulazione dei termini e delle modalità di versamento dell’accisa, prevedendo la presentazione di due dichiarazioni semestrali in luogo di un’unica dichiarazione annuale di consumo.

  4. La disciplina relativa al versamento e alla gestione della cauzione d’imposta da prestarsi dai soggetti che svolgono attività di vendita del gas naturale e dell’energia elettrica, prevedendone l’adeguamento periodico.

  5. La rimodulazione dei termini per l’invio delle comunicazioni mensili dei quantitativi fatturati da parte dei venditori.

L’articolo 1, comma 1, lett. g), del D.Lgs. n. 43/2025 ha riscritto l’articolo 26 del D.Lgs. n. 504/1995, prevedendo che il gas naturale destinato alla combustione sia assoggettato ad aliquote d’accisa per usi domestici e per usi non domestici, mantenendo immutata la misura delle aliquote. Il Legislatore ha inteso esplicitare la differenziazione dei livelli di tassazione in modo strettamente correlato al dato oggettivo della destinazione d’impiego del gas naturale.

L’articolo 26, nella versione applicabile dal 1° gennaio 2026, stabilisce al comma 4 che “È considerato uso domestico ogni impiego del gas naturale destinato alla combustione in unità immobiliari aventi una funzione abitativa e loro pertinenze”.
Il presupposto applicativo dell’aliquota “per usi domestici” è individuato nella destinazione ad un uso abitativo delle unità immobiliari.
Rientrano altresì nell’uso domestico:

– la combustione nei locali degli uffici pubblici, degli istituti di credito e degli istituti di istruzione (sia pubblici che privati);

– la combustione negli uffici, anche di società e imprese, posti fuori dagli stabilimenti, dai laboratori e dalle aziende dove viene svolta l’attività produttiva;

– i consumi per il riscaldamento delle abitazioni del proprietario, dei dirigenti e degli impiegati dell’impresa eventualmente ubicate nell’interno delle fabbriche;

– l’utilizzo del gas naturale destinato al riempimento dei serbatoi di autoveicoli mediante impianti derivati dalla rete di distribuzione del gas a servizio degli immobili.

 

L’aliquota d’accisa “per usi non domestici” trova applicazione secondo un criterio di residualità, ricadendo in tale ambito gli impieghi del gas naturale realizzati per lo svolgimento di attività in locali non destinati ad usi abitativi.
Tale aliquota risulta applicabile ai consumi effettuati:

– in tutte le attività industriali produttive di beni e servizi, nelle attività artigianali ed agricole;

– nel settore alberghiero, della distribuzione commerciale e negli esercizi di ristorazione;

– negli impianti sportivi adibiti esclusivamente ad attività dilettantistiche e gestiti senza fini di lucro;

– nei consumi relativi al teleriscaldamento alimentato da impianti di cogenerazione che abbiano le caratteristiche tecniche specificate, anche se riforniscono utenze domestiche;

– nelle attività ricettive svolte da istituzioni finalizzate all’assistenza dei disabili, degli orfani, degli anziani e degli indigenti, data la loro preminente funzione assistenziale.

 

Rientrano ora nel perimetro “usi non domestici” (dal 1° gennaio 2026) diverse fattispecie sino ad oggi escluse dall’aliquota “per usi industriali“:

  • impiego di gas naturale in biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie, teatri, cinematografi, discoteche, sale per concerti e spettacoli e simili;
  • consumi relativi a poliambulatori per fisioterapia e alle case di cura;
  • consumi effettuati per lo svolgimento dell’attività di cremazione dei defunti;
  • lavanderie, anche self-service, enti fiera e ospedali;
  • consumi relativi alle attività connesse a quella produttiva (uffici amministrativi, mense aziendali, docce, abitazione del custode, ecc.), a condizione che siano svolte in locali ubicati all’interno del recinto delle imprese.

L’aliquota “per usi non domestici” non ha natura di aliquota agevolata, ma è un’aliquota specificamente prevista. Per il suo riconoscimento, i consumatori finali sono tenuti a fornire al proprio venditore una dichiarazione contenente la descrizione dell’attività svolta, degli impieghi del gas naturale e l’indicazione dell’iscrizione presso la competente Camera di commercio. I venditori possono applicare l’aliquota a partire dalla data di presentazione di tale dichiarazione.

Il comma 6 dell’articolo 26 riformulato definisce l’uso promiscuo come “l’utilizzo contestuale del gas naturale, fornito a un unico punto di riconsegna, in impieghi differenti, con esclusione dell’uso per autotrazione, relativamente ai quali è prevista l’applicazione di distinte aliquote di accisa, l’esenzione o la non sottoposizione ad accisa”. In queste situazioni, la discriminazione dei quantitativi deve essere effettuata sulla base di criteri oggettivi. Il cliente finale è tenuto a presentare al fornitore una richiesta specifica che precisi:
– le quote percentuali del gas naturale consumato nei distinti impieghi;

– una stima del quantitativo annuale di gas naturale previsto.

Questa richiesta deve essere corredata da una dichiarazione che attesti l’attività economica svolta e la sussistenza dei presupposti per i trattamenti tributari, nonché da una relazione tecnica asseverata da un tecnico abilitato. In assenza di tale documentazione, l’intera fornitura sarà assoggettata alla tassazione definita nel contratto di somministrazione.

Il D.Lgs. n. 43/2025 ha modificato la regolamentazione, introducendo l’articolo 26-ter per il gas naturale e riformulando l’articolo 55 per l’energia elettrica.
Per entrambi i settori d’imposta, il termine per il versamento dell’accisa dovuta è stato fissato alla fine di ciascun mese. I soggetti obbligati sono tenuti alla presentazione di due dichiarazioni semestrali, da effettuare entro i mesi di settembre (per il semestre gennaio-giugno) e marzo (per il semestre luglio-dicembre), in luogo dell’unica dichiarazione annuale.

 

Per l’anno d’imposta 2025, la dichiarazione annuale deve essere presentata, nella formulazione vigente per il 2025, entro la fine del mese di marzo 2026. Entro lo stesso termine deve essere effettuato l’eventuale versamento di conguaglio. Le somme versate in eccedenza per l’anno 2025 possono essere detratte dai successivi versamenti di acconto oppure richieste a rimborso ai sensi dell’articolo 14 del TUA, entro il termine biennale di decadenza. Analogamente, l’eventuale eccedenza per ogni singolo semestre (a partire dal 2026) può essere detratta dai versamenti successivi o richiesta a rimborso.

Rispetto alle vigenti destinazioni d’uso applicabili fino al 31 dicembre 2025 e presenti nella dichiarazione annuale di consumo per il corrente anno, dal prossimo
anno i quantitativi di gas naturale e di energia elettrica forniti a clienti UE o extra-UE saranno inseriti in sezioni distinte da quelle riguardanti la liquidazione dell’accisa, stante la non applicabilità dell’imposta a tali cessioni.

Devono essere riportati negli allegati le nuove destinazioni d’uso da applicare a partire dal 1° gennaio 2026, con l’indicazione delle precedenti codifiche delle stesse per comodità di lettura e confronto. Ferma restando la necessità di riportare nelle comunicazioni mensili e nelle dichiarazioni semestrali relative ai consumi fatturati a partire dal 1° gennaio 2026 le nuove destinazioni d’uso, i venditori possono indicare in tali documenti le codifiche vigenti fino al 31 dicembre 2025, avendo cura di comunicare all’Ufficio dell’Agenzia competente per ambito l’applicazione delle precedenti codifiche.

Le nuove disposizioni trasferiscono sui soggetti obbligati l’onere relativo allo svolgimento delle attività necessarie a garantire l’adeguatezza della cauzione prestata.
A partire dal 1° gennaio 2026, la cauzione deve essere prestata in misura pari al 15% dell’accisa annua. L’importo della cauzione deve essere adeguato trimestralmente (entro la fine del primo mese successivo al trimestre di riferimento), in modo da essere non inferiore alla media aritmetica dell’accisa dovuta nei tre mesi precedenti.

A partire dal 1° gennaio 2026, i soggetti obbligati venditori devono trasmettere le comunicazioni mensili relative ai quantitativi di prodotto fatturati entro la fine del mese solare successivo a quello a cui fanno riferimento.

CCNL Metalmeccanica (Anpit – Cisal): erogazione del welfare contrattuale



Fino a 2.400,00 euro di welfare per i lavoratori del settore


In attuazione di quanto previsto dal CCNL di settore siglato il 30 novembre 2022, le aziende riconoscono ai lavoratori un welfare contrattuale da erogare entro il 31 dicembre 2025.














Livello Importo
Dirigente 2.400,00 euro / anno (quote mensili di 200,00 euro)
Quadro 1.200,00 euro / anno (quote mensili di 100,00 euro)
A1, A2, B1, B2, C1, C2, D1, D2 e Operatori di Vendita 600,00 euro / anno (quote mensili maturate di 50,00 euro)

I valori di welfare spettano a tutti i lavoratori, indipendentemente dalla categoria o dal tipo di contratto, purché il tempo medio ordinato lavorato sia almeno pari a 20 ore settimanali e sono comprensivi di eventuali ritenute previdenziali o fiscali a carico dell’Azienda.


I valori di welfare possono essere spesi per le seguenti categorie di servizi e prestazioni:


– opere e servizi per finalità sociali;


– servizi di educazione e istruzione, anche in età prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi;


– servizi di ludoteche, centri estivi o invernali;


– servizi di assistenza ai familiari anziani che abbiano compiuto 75 anni e/o non autosufficienti nello svolgimento di attività quotidiane, ovvero con necessità di documentata sorveglianza continua;


– servizi di trasporto collettivo alla generalità o a categorie di dipendenti, anche se affidate a terzi, ivi compresi gli esercenti servizi pubblici;


– abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale del dipendente e dei familiari a carico;


– beni e servizi in natura (attualmente, entro il limite massimo 258,23 euro / anno solare, onnicomprensivi);


– previdenza complementare del lavoratore (incremento pensione).


I valori di welfare devono essere utilizzati entro 12 mesi dalla data in cui sono stati messi a disposizione con il limite, per il lavoratore, di non superare le soglie legali di utilizzo stabilite.


Non è prevista la possibilità di erogazione del suddetto welfare in denaro e il suo utilizzo avviene esclusivamente tramite piattaforma elettronica dedicata.


 

CCNL Carta Piccola Industria: erogazione flex benefits

In arrivo flex benefits per i lavoratori del comparto

In attuazione dell’accordo siglato l’8 aprile 2025, le aziende di settore mettono a disposizione, per tutto il personale impiegato, Flex benefits di importo pari a 300,00 euro, in sostituzione dell’indennità sostitutiva del premio di risultato e dell’elemento di garanzia retributiva, da utilizzare entro il 31 dicembre 2025.

Hanno diritto ad usufruire di questi servizi i lavoratori, superato il periodo di prova, in forza al 1° gennaio 2025 o successivamente assunti entro il 31 dicembre 2025 con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato che abbiano maturato almeno 6 mesi, anche non consecutivi, di anzianità di servizio nel corso dell’anno.

Ne sono invece esclusi i lavoratori in aspettativa non retribuita né indennizzata.

Il suddetto valore non è riproporzionabile per il personale assunto a tempo parziale, ed è comprensivo esclusivamente di eventuali costi fiscali o contributivi a carico dell’azienda. Quanto previsto deve ritenersi altresì aggiunto, alle offerte di beni e servizi già presenti in azienda.

Con lo scopo di migliorare la vita lavorativa e familiare dei dipendenti, e al fine di individuare la gamma di beni e servizi da erogare, l’Azienda deve tenere conto delle esigenze dei lavoratori, della propria organizzazione e del rapporto con il territorio, privilegiando quelli inerenti l’educazione, l’istruzione, la ricreazione e l’assistenza sociale e sanitaria o culto.

Incentivo Decreto coesione: come presentare la domanda per il contributo da 500 euro

Fornite indicazioni per le imprese avviate da disoccupati nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica (INPS, circolare 28 novembre 2025, n. 148).

L’INPS ha fornito le istruzioni sul contributo economico di 500 euro mensili a favore delle imprese avviate dal 1° luglio 2024 al 31 dicembre 2025, nei settori considerati strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica, da disoccupati che non hanno compiuto i 35 anni di età. 

La misura è stata prevista dall’articolo 21, comma 3 del D.L. n. 60/2024 (cosiddetto Decreto coesione), convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 95/2024, come attuato dal D.I. 3 aprile 2025.  

In particolare, per l’accesso al beneficio è necessario presentare domanda, a pena di decadenza, entro 30 giorni dall’avvio dell’attività imprenditoriale o, nell’ipotesi in cui l’avvio dell’attività sia antecedente alla data di pubblicazione della circolare, entro 30 giorni da quest’ultima data.

A partire dal 28 novembre scorso, i potenziali beneficiari della misura possono presentare la domanda attraverso il servizio online, disponibile tramite il “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” (selezionando “Incentivo decreto Coesione”).

Nella circolare in commento è incluso anche l’elenco delle attività intraprese nei settori a 2 digit ammesse all’incentivo economico secondo i criteri stabiliti dall’articolo 2, comma 1 del citato decreto attuativo.
 
 

Abuso del diritto e disallineamento fiscale: i chiarimenti dell’Agenzia

L’Agenzia delle entrate fornisce risposta ad un’istanza di interpello riguardante il mancato abuso del diritto derivante dal disallineamento temporale tra la tassazione degli interessi attivi in capo agli obbligazionisti e il riconoscimento della deduzione fiscale degli stessi interessi passivi in capo alla società emettitrice (Agenzia delle entrate, risposta 1 dicembre 2025, n. 299).

La società istante è una realtà che intende effettuare rilevanti investimenti nei prossimi anni, predisponendo un piano finanziario che prevede l’emissione di un prestito obbligazionario subordinato e privo di collaterale, con un orizzonte temporale di 15/20 anni. Le obbligazioni saranno titoli nominativi cartacei, emessi in libera sottoscrizione ai soci, agli amministratori, ai dipendenti della società, nonché a terzi investitori. Queste obbligazioni sono del tipo one coupon, ovvero prevedono il pagamento di un’unica cedola alla scadenza del prestito. Il tasso di interesse annuo composto, fino a un massimo del 16,5%, sarà commisurato alla scadenza del prestito, al rischio di impresa, al carattere della subordinazione e all’assenza di un collaterale.

L’Istante chiede chiarimenti sulla possibilità che l’operazione configuri un abuso del diritto ai sensi dell’articolo 10-bis della Legge n. 212/2000, a causa del disallineamento temporale tra la tassazione degli interessi attivi in capo ai sottoscrittori e il riconoscimento fiscale degli interessi passivi in capo alla Società, che avviene secondo il principio di competenza economica.

 

L’Agenzia ricorda che l’abusività di un’operazione, ai sensi dell’articolo 10-bis, comma 1, della Legge n. 212/2000, richiede che l’Amministrazione finanziaria identifichi e provi il congiunto verificarsi di tre presupposti costitutivi:

  • il conseguimento di un vantaggio fiscale “indebito”;
  • l’assenza di “sostanza economica” dell’operazione;
  • l’essenzialità del conseguimento del vantaggio fiscale indebito.

L’assenza di anche solo uno di questi presupposti determina un giudizio di assenza di abusività. Non sono comunque considerate abusive le operazioni giustificate da valide ragioni extra fiscali non marginali.

 

In base all’Atto di indirizzo ministeriale del 27 febbraio 2025, nel caso di analisi di singole operazioni, l’esame si concentra sulla ratio della norma applicata, e l’esito favorevole esclude ipso facto l’abuso ed esaurisce ogni altra verifica.

 

L’Agenzia ritiene che l’operazione rappresentata dall’Istante non costituisca una fattispecie di abuso del diritto ai sensi del citato articolo 10-bis. In particolare, l’attuazione dell’operazione di finanziamento tramite emissione di obbligazioni one coupon non integra alcun vantaggio fiscale qualificabile come indebito in capo ai soggetti coinvolti. Di conseguenza, l’Agenzia non procede all’esame degli ulteriori requisiti previsti dall’articolo 10-bis.
Va infatti considerato che l’intera operazione descritta ha come fine ultimo quello di finanziare “investimenti strategici”, offrendo la possibilità di espandere il fatturato con rilevanti ricadute occupazionali dirette e sull’indotto. L’obiettivo prefissato è quello di assicurare una congrua immissione di risorse finanziarie per la copertura dell’importante piano finanziario tramite la raccolta di liquidità da investire a lungo termine senza “salto d’imposta”.

 

Pertanto, il disallineamento temporale tra la tassazione degli interessi attivi in capo agli obbligazionisti ed il riconoscimento della deduzione fiscale degli stessi interessi passivi in capo alla società costituisce un’operazione da ritenersi non in contrasto con la finalità delle norme fiscali.

Tale sfasamento riflette il peculiare funzionamento contabile caratteristico del negozio giuridico obbligazionario di tipo one coupon.

Whistleblowing e Linee guida ANAC: il parere del Garante privacy

Il Garante per la protezione dei dati personali ha espresso il suo parere su due proposte di delibera dell’Anac relative al whistleblowing (Garante per la protezione dei dati personali, nota 27 novembre 2025, n. 540). 

Il Garante della privacy torna a occuparsi del whistleblowing in occasione delle due proposte di delibera avanzate dall’ANAC per l’approvazione delle Linee guida per le segnalazioni interne  e per le segnalazioni esterne.

 

Tra gli obiettivi perseguiti, vi è quello di assicurare, in particolare, la piena tutela della riservatezza dell’identità del segnalante e del contenuto della segnalazione, nonché la tutela dei dati delle persone a vario titolo coinvolte.

 

Il Garante, nell’esprimere il proprio parere sull’adozione delle predette Linee guida, ha posto l’attenzione su alcuni punti, tra cui: i possibili rischi derivanti dall’utilizzo della posta elettronica come canale di segnalazione; la necessità che sia svolta una previa valutazione di impatto sulla protezione dei dati, anche con l’eventuale supporto dei fornitori di tecnologia; i tempi di conservazione della segnalazione e della relativa documentazione; la possibilità, in talune circostanze, di condividere il canale di segnalazione, ferma restando la necessità di adottare misure tecniche e organizzative per garantire che ciascun ente abbia accesso solo alle segnalazioni di propria competenza.

 

In continuità con gli orientamenti del Garante in materia, le Linee guida sui canali interni di segnalazione forniscono indicazioni e princìpi che i datori di lavoro potranno tenere in considerazione nell’attivazione dei propri canali di acquisizione e gestione della segnalazione.

 

Ciò anche con riguardo alle misure tecniche e organizzative che, nel rispetto del principio di accountability, i datori di lavoro pubblici e privati, e gli altri soggetti obbligati, potranno adottare per proteggere i dati delle persone nel corso del processo di acquisizione e gestione della segnalazione, come, ad esempio, accorgimenti per impedire la tracciabilità della persona segnalante che acceda ai canali interni di segnalazione dalla rete dati interna all’organizzazione del datore di lavoro.

 

CCNL Energia e Petrolio: nuovi minimi retributivi



A dicembre 2025 adeguamento salariale per i lavoratori del settore


In attuazione di quanto previsto dall’accordo del 10 luglio 2025 tra Confindustria Energia e le Segreterie Nazionali di Filctem-CGIL, Femca-CISL, Uiltec-UIL vengono applicati i nuovi minimi salariali per i lavoratori del comparto.


 










































































Livello Minimo 
1/1 3.554,94
1/2 3.554,94
1/3 3.554,94
1/4 3.554,94
1/5 3.554,94
2/1 3.219,54
2/2 3.219,54
2/3 3.219,54
2/4 3.219,54
3/1 2.915,68
3/2 2.915,68
3/3 2.915,68
3/4 2.915,68
4/1 2.576,61
4/2 2.576,61
4/3 2.576,61
4/4 2.576,61
5/0 2.259,54
5/1 2.259,54
5/2 2.259,54
5/3 2.259,54
5/4 2.259,54
6/0 1.965,69

Viene precisato che, i lavoratori inquadrati ai livelli 1/1, 1/2, 1/3, 1/4 e 1/5 spetta un importo di 190,00 euro a titolo di indennità di funzione.